Lo psicologo in tribunale

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Il punto di maggiore incontro tra la psicologia e la giurisprudenza avviene all’interno delle mura dei tribunali, in particolare quando il giudice si avvale dello psicologo qualora lo ritenga necessario per poter decidere nel migliore dei modi. Questo tipo di lavoro svolto dallo psicologo viene definito consulenza tecnica d’ufficio (CTU) mentre le parti in causa potranno nominare, a loro volta, i propri consulenti tecnici di parte (CTP).

Detta in questo modo, la consulenza tecnica potrebbe essere considerata una pratica abbastanza semplice, ma il professionista chiamato in causa dovrà svolgere una serie di accertamenti essenziali per giungere a una decisione, e questi accertamenti verranno definiti dal mandato che il giudice assegna al consulente tecnico. Da un punto di vista giuridico è il codice di procedura civile a occuparsi delle leggi inerenti il lavoro del CTU e del CTP. Gli artt. 61-64 c.p.p. definiscono la nomina, l’attività, l’obbligo di assumere l’incarico, la ricusazione e le responsabilità del consulente tecnico.

In ambito civile, lo psicologo è chiamato con maggiore frequenza a occuparsi di casi inerenti le separazioni e divorzi conflittuali, affidamenti dei figli, adozioni e, in generale, casi relativi al diritto di famiglia. Il giudice spesso chiede informazioni relative alle condotte parentali, alle caratteristiche personologiche dei genitori, al legame tra genitori e figli minori, alla responsabilità genitoriale, e alle migliori condizioni di affido nel superiore interesse del minore. Dopo l’ordinanza di nomina del consulente, lo psicologo presta giuramento di rito ad adempiere bene e fedelmente al compito assegnatogli. Risponderà ai quesiti del giudice mediante una relazione scritta da presentare entro un certo periodo di tempo, deciso dal giudice, ma potrà ottenere una proroga qualora siano necessari ulteriori accertamenti. La relazione non sarà vincolante per il giudice, che rimane peritus peritorum, cioè unico deputato a definire giuridicamente la situazione.

Parallelamente al lavoro del CTU, bisogna menzionare anche l’operato del CTP. Questo viene nominato dalle parti per garantire la tutela dei diritti del proprio assistito durante il processo. Il CTP può assistere a tutte le indagini del CTU. Può porre delle istanze o delle osservazioni al CTU e questo dovrà tenerne conto nella sua relazione. Inoltre, si impegnerà affinché il CTP della controparte e il CTU utilizzino delle metodologie corrette ed esprimano delle considerazioni coerenti con le osservazioni fatte e attraverso l’utilizzo di indagini scientifiche sostenute dalla letteratura specialistica. I rapporti tra i vari consulenti devono essere leali e onesti, mantenendo la propria autonomia scientifica.

Di vitale importanza è la formazione dei consulenti che dovrebbero maturare esperienze nelle materie in cui vorranno operare al fine di salvaguardare gli interessi delle parti, in particolare formandosi in ambito giudiziario per conoscere approfonditamente le leggi e la cultura giuridica. La formazione, quindi, dovrebbe prevedere elementi di diritto, di deontologia ed etica professionale, di psicologia giuridica e criminologia, e di strumenti per la redazione delle perizie.

Prendendo come esempio una separazione conflittuale, il giudice che nomina il consulente tecnico vorrà avere informazioni circa il rapporto di coppia e lo stato di salute psicologica degli eventuali figli. In questo senso, lo psicologo potrebbe svolgere la propria consulenza in questo modo:

–       Incontro con la coppia;

–       Incontri individuali con marito/padre e moglie/madre. Sarebbero auspicabili almeno due incontri per ognuno;

–       Incontro di un singolo genitore con i figli;

–       Incontro di entrambi i genitori con i figli;

–       Incontro con i soli figli.

Durante gli incontri individuali con marito e moglie, il perito cercherà di valutare la storia personale di ciascuno, le relazioni precedenti, la storia del legame, e la natura della rottura dell’assetto della coppia. Durante gli incontri con i figli, invece, si focalizzerà sul rapporto tra genitori e figli, sullo stato di salute psicologica dei figli in relazione alla rottura della coppia genitoriale, sulla responsabilità genitoriale, e sull’eventuale tentativo di uno dei genitori di alienare l’altro attraverso i figli. Al termine della perizia, lo psicologo restituirà le sue considerazioni ai periziandi (eccezion fatta per i minori) dando un’idea di cosa scriverà nella relazione che consegnerà al giudice. Durante tutti gli incontri, il CTU potrà anche utilizzare dei test (di personalità, proiettivi, per la valutazione delle relazioni familiari e per la valutazione della capacità genitoriale, ecc.) ma dovrà valutare attentamente le potenzialità e le criticità, e illustrarle al giudice.

L’utilizzo del CTU e del CTP in ambito civile è ormai una pratica consolidata in tutto il territorio italiano, e la formazione e l’inquadramento dei consulenti tecnici è sempre in fase di miglioramento. Esistono sicuramente delle criticità relative in particolar modo all’etica professionale, e alla modalità di conduzione dei colloqui con i minori, nel coordinamento tra il consulente d’ufficio e i consulenti di parte, ma il dibattito scientifico si sta orientando sempre di più verso il superiore interesse del minore come dettato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo attraverso le sentenze che richiamano l’attenzione dei giudici degli Stati membri verso la tutela dei minori. L’auspicio, dunque, non è che le cose cambino, ma che la giurisprudenza e la psicologia continuino a camminare in questa direzione, per fornire consulenze sempre più adeguate a tutelare i diritti umani. A maggior ragione in ambito civile.

Bibliografia

Lenti, L., & Long, J. (2014). Diritto di famiglia e servizi sociali (Vol. 1). G Giappichelli Editore.

Luiso, F. P. (2003). Istituzioni di diritto processuale civile. Giappichelli.

Danovi, F. (2000). Note sulla consulenza psicologica nel processo civile. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2000(1), 808-833.

Sitografia

http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/16/disposizioni-generali-degli-organi-giudiziari

http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/04/del-procedimento-davanti-al-tribunale-dell-istruzione-della-causa

http://www.diritto.it/docs/27243-la-consulenza-tecnica-d-ufficio-la-metodologia-peritale

Roberto Molino, Psychondesk