Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli Psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Sunto: la legge non ammette ignoranza; non conoscere le regole non esime dal rispettarle.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 1°, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal regolamento disciplinare.
Sunto: chi infrange il codice viene inflitta una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dell’esercizio professionale; d) radiazione.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Sunto: la professione prevede delle responsabilità e dei doveri: accrescere le conoscenze sul comportamento umano; deve essere consapevole della possibilità di influenzare la vita degli altri e quindi agire con cautela; è responsabile dei suoi atti professionali.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazione in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socioeconomico, sesso, orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.
Sunto: rispetto della riservatezza e della dignità di coloro per i quali lavora; se c’è conflitto tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo lavora devono essere esplicitati vincoli e doveri dello psicologo; tra il destinatario e il committente dell’intervento psicologico lo psicologo tutela il primo.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Sunto: lo psicologo deve essere preparato, aggiornato, usare e citare solo ciò che conosce e non deve creare false aspettative.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente Codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con i professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Sunto: salvaguardia dell’autonomia nelle condizioni di lavoro, nella scelta delle tecniche e verso altri professionisti.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Sunto: trattando con conoscenze facilmente passabili di critica lo psicologo deve sempre essere conscio di ciò che afferma.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli artt. 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n.56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Sunto: lo psicologo contrasta l’attività psicologica abusiva e fa un uso pertinente del suo titolo.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenere previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ipotesi di cui la natura della ricerca non consenta di preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova, ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e altresì, dai soggetti stessi ove sia in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Sunto: questo articola regolamenta la necessità del consenso informato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Sunto: rispetto degli animali.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Sunto: questo punto introduce le norme sul segreto professionale.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Sunto: ciò che lo psicologo apprende nell’interazione con il cliente deve rimanere vincolato al loro rapporto.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora di prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Sunto: nel caso lo psicologo sia obbligato a divulgare si limita allo stretto necessario ed eventuali deroghe sono valutate con cura.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i comportamenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Sunto: nel caso di lavoro con gruppi il gruppo va informato delle regole di riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Sunto: il segreto vale anche nel passaggio di informazioni tra colleghi.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione .
Sunto: nelle ricerche l’identità del campione deve rimanere anonima.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ad all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Sunto: lo psicologo è responsabile dell’archiviazione dei dati personali dei clienti che devono essere disponibile per 5 anni e deve disporre a chi affidare in la tutela dei dati in caso sia personalmente impossibilitato.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista a cui rivolgersi.
Sunto: lo psicologo deve garantire la libertà del cliente di scelta del terapeuta.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Sunto: la valutazione di terzi deve essere basata sui contenuti e non su base pregiudiziale.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Sunto: lo psicologo deve trasmettere i principi deontologici.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
Sunto: l’utilizzo degli strumenti psicologici non va divulgato ai non adetti ai lavori.
RAPPORTI CON L’UTENZA E CON LA COMMITTENZA
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Sunto: lo psicologo non approfitta del suo ruolo.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinaristiche, minime e massime.
Sunto: il compenso va pattuito a priori e non è vincolato all’esito del trattamento bensì a quelle che sono le tariffe minime e massime.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Sunto: lo psicologo è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie al cliente per decedere autonomamente di affrontare il percorso terapeutico.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Sunto: questo articolo ribadisce su più punti la necessità di tutelare il cliente nei confronti di terzi.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia della sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Sunto: lo psicologo deve rifiutare i casi in cui ci possano essere dei conflitti con il normale svolgimento del proprio lavoro.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Sunto: lo psicologo è tenuto a riferire la propria eventuale inutilità a scopo terapeutico.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo – sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Sunto: lo psicologo evita di mescolare lavoro e vita privata; evita di trarre vantaggi secondari dal suo lavoro e non sfrutta la sua posizione per fini estranei all’ambito professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Sunto: lo psicologo è legittimato a imporre vincoli all’intervento.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione alla psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Sunto: viene pagata solo la prestazione professionale.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni i interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Sunto: in caso di minori il genitore deve essere informato e dare il consenso.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.
Sunto: se ci sono più parti in causa lo psicologo deve chiarire con tutte la natura del suo intervento.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Sunto: tra psicologi ci deve essere rispetto reciproco.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Sunto: le proprie scoperte vanno condivise con la comunità professionale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Sunto: indicare le fonti dei risultati alias “citare”.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’ordine competente.
Sunto: lo psicologo non critica i suoi colleghi soprattutto al fine di sottrarre clienti; se viene a conoscenza di scorrette condotte professionali le comunica all’ordine.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.
Sunto: lo psicologo non accetta casi che non sono di sua competenza ma li rinvia ad altri professionisti.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Sunto: lo psicologo si attiene a principi di decoro e dignità professionale.
RAPPORTI CON LA SOCIETÀ
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.
Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Sunto: è richiesta trasparenza riguardo formazione e competenze dello psicologo
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.
Sunto: la ricerca della clientela non deve passare per comportamenti scorretti.
NORME DI ATTUAZIONE
Articolo 41
È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’”Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla legge 18 febbraio, n.56.
Articolo 42
Il presente Codice Deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della legge 18 febbraio 1989, n.56.