Il codice deontologico: Art. 11, art. 17, art 18.

“Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti”.

L’articolo n.11 del codice deontologico degli psicologi italiani sottolinea così quanto fondamentale sia il segreto professionale che figure come quella dello psicologo deve necessariamente avere.  Questo un po tutti lo sapevamo. Ma quanti si son chiesti se e quando questo codice possa essere eccezionalmente “interrotto”?

Sono principalmente tre i casi in cui questo può, anzi deve accadere ed ora li andiamo ad osservare:

Abuso sessuale e fisico :

Gli abusi sessuali, fisici e psicologici, sono piuttosto comuni e, il più delle volte, le vittime hanno timore nel parlarne, preferendo il silenzio. I casi più complessi sono quelli in cui i protagonisti degli abusi sono bambini/e molto giovani. In caso di presunta violenza sessuale, lo psicologo deve avere la lucidità di indagare, analizzare e verificare se l’abuso è avvenuto realmente. Nel momento in cui il terapeuta scopre che tale abuso sta, effettivamente, accadendo, è suo dovere informare i genitori. Il colpevole però, spesso può essere proprio un componente della famiglia, che agisce indisturbato sotto gli occhi di tutti. In questi casi, la normativa cambia di paese in paese, ma certamente lo psicologo ha il compito di avvisare gli altri familiare e le autorità competenti.

Suicidio

Un altro caso molto comune riguarda i pazienti affetti da depressione, in particolare da depressione patologica grave. Coloro che soffrono di un disturbo depressivo maggiore, di solito, presentano determinate caratteristiche comuni come la tristezza, la disperazione, la perdita di energia, di appetito, la difficoltà ad addormentarsi e pensieri o atti suicidi. Tali pazienti possono avere delle vere e proprie crisi se non seguono il trattamento psicoterapeutico appropriato, e se non prendono gli antidepressivi adeguati. Potrebbero affermare di seguire la terapia per non far destare sospetti ma non ne si può essere sicuri. In questi casi il comportamento da adottare è quello di collaborare e comunicare con la famiglia.

Processi giudiziari

A chiunque terapeuta può capitare di avere a che fare con pazienti impegnati in un processo giudiziario. Ciò significa che a un certo punto potrebbe essere necessaria la loro presenza e la loro testimonianza, a costo di infrangere il segreto professionale. Capita spesso che si possa arrivare a questo punto, e queste situazioni complesse mettono a dura prova tutti gli psicologi, in quanto si troverebbero, chiaramente, tra due fuochi.  Inoltre, possiamo aggiungere che qualsiasi situazione, che metta in pericolo la vita del paziente o di altre persone a lui vicine, o dello stesso psicologo costringerà quest’ultimo o lo psicoterapeuta a rompere il segreto professionale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nell’ambito di un processo giudiziario oppure no.

Queste situazioni sono molto particolari e per la stessa ragione lo psicoterapeuta che infrange il segreto professionale, lo farebbe esclusivamente al fine di proteggere e fornire il miglior servizio al proprio paziente; in caso contrario non dovrebbe farlo affatto.

L’articolo 17 sottolinea che “La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati”.

Il codice deontologico dello psicologo è fondamentale per offrire sicurezza al paziente, stima, affidabilità e tranquillità nei confronti del terapeuta. E’ bene quindi rispettare il segreto professionale e proteggerlo fino a che lo psicologo stesso, nei casi sopra citati (e solo in quei casi) non sia costretto a scioglierlo.

L’articolo 18 invece riporta “In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi”.

Sembra ovvio, quasi scontato da spiegare per quanto già chiaro sia. Il terapeuta ha il dovere di mettere al primo posto, nella lista delle priorità, nel proprio mestiere, il paziente stesso e la sua libertà di scelta. Lo psicologo, per svolgere in modo corretto ed efficace la sua professione, deve rispettare innanzitutto l’importanza del patto di riservatezza che nasce dal primo incontro/visita tra di esso e il suo paziente.

 

 

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